Formazione professionale continua – Costituzione Ufficio Formazione
Cari Colleghi, si ricorda che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua, in attuazione dell’art. 7 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, approvato con Delibera del 23 ottobre 2013 ed entrato in vigore il 01/01/2014, prevede che gli iscritti all’Albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, siano obbligati a curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali. Al fine di assolvere all’obbligo, è necessario conseguire nel triennio 2014 – 2016 almeno 9 Crediti Formativi Professionali (1 CFP = 8 ore di formazione), di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo (coincidente con l’anno solare) ed
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