CONAF Circolare 71/2020 – Pubblicazione Regolamento transitorio Reg. (UE) 2220 del 23 dicembre 2020 con le regole di estensione e transizione verso la PAC 2023-2027 – informativa
È stato pubblicato ieri, 28 dicembre 2020 il regolamento transitorio Reg. (UE) 2220 del 23 dicembre 2020 con le regole di estensione e transizione verso la PAC 2023-2027 e che stabilisce “alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022” Approvato il 16 dicembre dal Parlamento europeo proroga le attuali norme della PAC fino al 31 dicembre 2022 e conferma la dotazione aggiuntiva totale per l’UE di oltre 8 miliardi di euro.
Per l’Italia, sarà disponibile una dotazione aggiuntiva di 900 milioni di euro, più il cofinanziamento nazionale, che si aggiunge alla dotazione ordinaria dei Psr. Le risorse addizionali saranno disponibili per gli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022, per essere utilizzate a favore dello sviluppo economico e sociale nelle zone rurali in particolare per:
Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive, è riservato, nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, alle misure per: agricoltura biologica; b) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura; c) conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio; d) miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua; e) creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità; f) riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici; g) benessere degli animali; h) attività di cooperazione Leader.
Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale alle misure per: a) filiere corte e mercati locali; b) efficienza delle risorse, compresi l’agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione; c) condizioni di sicurezza sul lavoro; d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia; e) accesso a tecnologie dell’informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali.
Fino al 4 % delle risorse aggiuntive totali può essere assegnato all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri per i programmi di sviluppo rurale conformemente all’articolo 51, paragrafo 2. Seguirà la formalizzazione da parte della commissione europea della proposta di modifica del regolamento UE 808/2014 di esecuzione dello sviluppo rurale.
Il documento è reperibile al link:
http://www.conaf.it/sites/default/files/Reg%20(EU)%202220%20del%2023%20dicembre%202020%20-%20IT.pdf