Comunicazioni agli IscrittiNotizie dall'Ordine

RC Professionale – Polizza collettiva CONAF n. IFL0006723 – art. 119

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”_ INFORMATIVA

 

Egregi Presidenti, Gentili colleghe/ colleghi,

come già comunicato con circolare precedente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento Ordinario n. 21, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

All’art. 119 comma 14 sono previste misure di adeguamento in materia di assicurazione professionale in relazione ad alcuni tipi di prestazione professionale rese ai beneficiari degli incentivi di cui all’art. 119.

 

Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici:
“14. Ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 15.000,00 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

 

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico”.

 

Pertanto il professionista che intende esercitare questo tipo di attività di asseverazione/attestazione è tenuto ad adeguare la sua polizza collettiva professionale con un massimale adeguato al numero e all’entità delle asseverazioni/attestazioni e comunque non inferiore a 500.000,00 euro.

Per coloro che aderiscono alla polizza collettiva CONAF è possibile eventualmente aumentare il massimale attraverso la specifica procedura prevista sul sistema informativo dei dottori agronomi e dottori forestali (SIDAF).