Riconoscimento titoli
Riconoscimento dei titoli professionali conseguiti da cittadini comunitari in Paesi dell’Unione Europea
In applicazione alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE come modificate dalla direttiva 2001/19/CE, recepita in Italia con d.lgs. n.277 dell’8 luglio 2003
Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’Unione Europea ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE, o dal Decreto Legislativo n.319 del 2 maggio 1994, che recepisce la Direttiva n.92/51/CEE, così come modificati dal Decreto Legislativo n.277 dell’8 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE.
La direttiva 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la direttiva “di completamento” 92/51 CEE del 18 giugno 1992, sui c.d. “diplomi brevi” (di durata inferiore ai tre anni o tipo maturità tecnica o professionale), istituiscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi, con l’obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari.
Sulla base di tale normativa, è possibile presentare domanda di riconoscimento – per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia – secondo il modulo di domanda indicato, inviando la documentazione necessaria così come specificato.
Nel caso in cui nell’esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile) che ha lo scopo di colmare tali lacune.
L’eventuale conoscenza di alcune materie da parte dei richiedenti – sia sotto forma di studio che come esperienza professionale – viene tenuta in considerazione, se debitamente documentata, ai fini di una eventuale diminuzione dell’entità della misura compensativa.
Modulo per la domanda di riconoscimento di titolo professionale conseguito nella Comunità europea
(formato PDF)
(D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, così come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277 di attuazione della direttiva 2001/19/CE).
In applicazione alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE come modificate dalla direttiva 2001/19/CE, recepita in Italia con d.lgs. n.277 dell’8 luglio 2003
Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell’ambito dell’Unione Europea ai fini dell’esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE, o dal Decreto Legislativo n.319 del 2 maggio 1994, che recepisce la Direttiva n.92/51/CEE, così come modificati dal Decreto Legislativo n.277 dell’8 luglio 2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE.
La direttiva 89/48 CEE, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, e la direttiva “di completamento” 92/51 CEE del 18 giugno 1992, sui c.d. “diplomi brevi” (di durata inferiore ai tre anni o tipo maturità tecnica o professionale), istituiscono un sistema generale di riconoscimento dei diplomi, con l’obiettivo di favorire la libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini comunitari.
Sulla base di tale normativa, è possibile presentare domanda di riconoscimento – per le professioni di competenza del Ministero della Giustizia – secondo il modulo di domanda indicato, inviando la documentazione necessaria così come specificato.
Nel caso in cui nell’esame delle singole domande di riconoscimento emergano lacune presenti in relazione alla conoscenza di materie fondamentali relative allo svolgimento di una determinata professione in Italia, è possibile che ai professionisti venga richiesto il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (quest’ultimo però escluso per le professioni di avvocato, dottore commercialista e revisore contabile) che ha lo scopo di colmare tali lacune.
L’eventuale conoscenza di alcune materie da parte dei richiedenti – sia sotto forma di studio che come esperienza professionale – viene tenuta in considerazione, se debitamente documentata, ai fini di una eventuale diminuzione dell’entità della misura compensativa.
Modulo per la domanda di riconoscimento di titolo professionale conseguito nella Comunità europea
(formato PDF)
(D.Lgs. 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE sul riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, così come modificato dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277 di attuazione della direttiva 2001/19/CE).