Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione
Cari Colleghi e care Colleghe,
per opportuna conoscenza, si comunica che in applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche, introdotte con l’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)”, alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le disposizioni in parola sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, in specie l’acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Le nuove previsioni operano nel solco tracciato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in forza del quale le Pubbliche amministrazioni non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
Tali disposizioni devono essere osservate dalle Pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei rapporti fra loro e in quelli con l’utenza ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Di seguito le principali novità introdotte con la nuova normativa:
a) le certificazioni rilasciate dalle P.A.(e quindi anche dagli Ordini professionali) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressa previsione, violazione dei doveri d’ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) sulle certificazioni da produrre ai privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre, il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile, per espressa previsione della lett. c-bis del comma 2 dell’articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, introdotta dal citato articolo 15 della legge n. 183 del 2011.
Quanto sopra determina che questo Ordine può rilasciare ai colleghi “certificazioni” esclusivamente da produrre ai privati. All’uopo, le istanze devono espressamente riportare tale precisazione.
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Il Presidente
Emilio Ciccarelli