Tessera digitale “Smart Card”: Informativa
Con Circolare 13/2021 il CONAF chiarisce alcun aspetti importanti relativamente all’obbligo della Smart Card. Di seguito il testo integrale.
Gentili/Egregi Colleghi,
si invia la presente nota per dare risposta ad alcuni quesiti pervenuti da parte degli Ordini territoriali relativamente al rilascio ed alla natura della smart card.
A tal riguardo, si richiama quanto già comunicato con le circolari CONAF n.5/2011 e 10/2011 e si precisa che il Consiglio Nazionale rilascia agli iscritti, attraverso gli Ordini Territoriali, la “Smart Card” in sostituzione del timbro analogico (timbro a tampone”) e del tesserino cartaceo. Pertanto, all’atto di iscrizione, ogni Ordine territoriale è tenuto a rilasciare al proprio iscritto la tessera digitale quale documento d’identità (art.12 legge n.3 1976).
Pertanto alla luce di quanto sopra espresso, il rilascio della smart card è obbligatorio all’atto dell’iscrizione qualunque sia lo stato giuridico/lavorativo dell’iscritto all’albo.
Per quel che concerne l’articolo 1 del DPR 30 aprile 1981, n.350 che recita “I dottori agronomi ed i dottori forestali impiegati dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia di norma vietato l’esercizio della libera professione e che pertanto – ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 – possono iscriversi all’albo con annotazione a margine, debbono depositare presso la segreteria dell’ordine, per ogni singolo incarico, la relativa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. Per ogni incarico autorizzato, il consiglio dell’ordine consegna all’interessato il timbro professionale che deve essere restituito all’espletamento dell’incarico stesso.” occorre precisare quanto segue.
La restituzione del timbro presso l’Ordine di appartenenza all’espletamento dell’incarico, è superato dal parere rilasciato dal Ministero della Giustizia del 9 novembre 1995 (che si allega) in cui si riporta che non è più obbligatorio il deposito del timbro presso l’Ordine per i pubblici dipendenti. Pertanto, tale disposizione, supera il problema di dover restituire un timbro, quello digitale, che per sua natura mal si concilia con la regola della restituzione all’Ordine di appartenenza.
Inoltre si comunica che, così come appurato nelle opportune sedi, il timbro digitale non è previsto nelle smart card rilasciate agli iscritti che, nella loro anagrafica sul SIDAF, non riportano la spunta sul SI alla voce “Autorizzato ad utilizzare il timbro?”.
Per quanto attiene l’emissione della smart card ed al suo rinnovo, occorre discernere due livelli:
1) la Smart card in qualità di documento legale attestante l’iscrizione all’albo;
2) la Smart card nelle sue funzioni operative di firma digitale e carta nazionale dei servizi.
La Smart card in qualità di documento legale attestante l’iscrizione all’albo ed avente natura di documento di riconoscimento agli effetti di legge, deve riportare la data di scadenza e per avere validità deve essere, pertanto, rinnovata periodicamente per attestare a tutti gli effetti di legge il persistere delle condizioni atte all’iscrizione all’albo. La validità della smart card quale documento di riconoscimento è di sei anni. Va da sé, che una smart card riportante sul retro una data scaduta, non ha più alcun valore legale e come tale cessa di avere qualsiasi validità come qualsiasi altro documento d’identità. Al momento del suo rinnovo/scadenza la smart card deve essere ritirata e distrutta da parte del responsabile dell’Ordine territoriale.
Nelle sue funzioni operative di firma digitale e carta nazionale dei servizi i certificati di autenticazione, contenuti all’interno della tessera, devono essere rinnovati ogni tre anni perché la smart card possa essere utilizzata per la firma dei documenti e per tutti gli accessi sui siti della pubblica amministrazione (carta nazionale dei servizi).
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale