Esami di Stato di abilitazione professionale per l’anno 2021
Con circolare 5/2021 prot. 650/2021 del 10/02/2021, il CONAF informa che con Ordinanza Ministeriale del 21 gennaio 2021 n. 64: “Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2021 per le professioni regolamentate ex DPR. 328/01”, sono stati indetti gli Esami di Stato di abilitazione professionale per l’anno 2021 che avranno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 16 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 17 novembre 2021. Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni, e di diploma universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 23 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 24 novembre 2021.
Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, le sedi in cui saranno espletati sono:
• ANCONA
• BARI
• BOLOGNA (Univ. Modena e Reggio)
• BOLZANO
• CAMPOBASSO
• CATANIA
• FIRENZE
• MILANO (Univ. Statale)
• NAPOLI (Univ. Federico II)
• PADOVA
• PALERMO
• PERUGIA
• PIACENZA (Univ. Cattolica)
• PISA
• POTENZA
• REGGIO CALABRIA
• SASSARI
• TORINO
• UDINE
• VITERBO (Univ. della Tuscia)
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 25 maggio 2021 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2021 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2021 facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) laurea, laurea specialistica o laurea magistrale conseguita in base all’ ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente, come indicato nel DPR 328/2001 per le singole professioni citate all’art. 1, o equiparate ex DL 9 luglio 2009, ovvero diploma universitario di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001, ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’università o dell’ istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
c) eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi più prolungati per lo svolgimento delle prove.
Il testo completo dell’O.M. è scaricabile al link:
http://www.conaf.it/sites/default/files/Ordinanza%20Ministeriale%20n.64%20del%2021-01-2021.pdf