Convenzione AGEA/CAA – Nota del Presidente Sabrina Diamanti
Gentili/Egregi colleghi,
ritengo sia indispensabile fare un punto in merito alle vicende che hanno accompagnato la recente convenzione AGEA-CAA, ripercorrendo brevemente i fatti.
Nei primi mesi del 2020 questo Consiglio ha avviato una serie di interlocuzioni con AGEA, al fine di approfondire i contenuti della convenzione, a tutela della nostra categoria.
Purtroppo questa attività di mediazione avviata a vari livelli (comprese audizioni in commissioni agricoltura, Ministero e altri soggetti interessati) non ha sortito gli effetti sperati e, nostro malgrado, nei mesi di ottobre-novembre 2020 giungeva la formalizzazione della convenzione. Alla luce di ciò questo Consiglio ha avviato la prima azione legale, consistente nella richiesta di annullamento in autotutela della convenzione stessa.
Le diverse azioni poste in essere hanno evidenziato, e confermato in ogni modo, come il documento in oggetto ledesse il diritto al lavoro dei nostri iscritti, introducendo l’obbligo di avere operatori CAA esclusivamente dipendenti (art. 4 comma 1 lettera c), previsione questa non presente nelle norme di riferimento.
Sul tema è però necessario precisare che la convenzione non preclude in alcun modo le attuali possibilità di accesso al SIAN per tutte quelle attività professionali sinora svolte.
In considerazione del mancato recepimento delle nostre richieste, questo Consiglio, nella seduta del 16 dicembre ha preso la decisione di proporre ricorso amministrativo presso il TAR LAZIO, fondandolo sulla lesione del diritto al lavoro, come comunicato in occasione dell’Assemblea dei Presidenti del 17 dicembre.
Successivamente, in seguito ad una serie di nuove circostanze, ulteriori riflessioni ed approfondimenti, emersa la possibilità di proporre un susseguente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, questo Consiglio nella seduta straordinaria del 3 gennaio ha deciso di non procedere direttamente con ricorso dinanzi al TAR LAZIO, ma di intervenire in adiuvandum come RPT al ricorso presentato da UNICAA, per rafforzare la difesa del diritto al lavoro.
Il CONAF, così facendo, si è riservato la successiva possibilità di ricorrere al Capo dello Stato, altrimenti preclusa da un ricorso autonomo o ad adiuvandum nei giudizi di cui sopra, pianificando volutamente gli interventi in momenti diversi e successivi, al fine di valutare ogni forma di interlocuzione.