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Circolare CONAF n. 14 del 24/03/2020 – DPCM 22 marzo – Disposizioni per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Informativa

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

 

sulla Gazzetta ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che definisce ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

 

All’articolo 1 è riportato … ”Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui al’art.1 punto 7, del DPCM dell’11 marzo”. Pertanto sia in funzione dell’art 1 comma a) del DPCM 22 marzo che della presenza del codice ATECO 74 (74.90.11 Consulenza Agraria fornita da Agronomi) nell’allegato 1 relativo alle attività che non sono sospese, gli studi professionali possono continuare a fornire i loro servizi, ribadendo la necessità di attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, incentivando ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti ed altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

 

Inoltre vi segnaliamo che nell’elenco delle attività non sospese dell’allegato al DPCM è presente il codice 94 in cui rientra anche l’attività dei Consigli Nazionali, Federazioni e Ordini territoriali (cod 94. 12.10 Attività di Federazioni e consigli di ordini e collegi professionali).

Pertanto gli Ordini e le Federazioni possono continuare a svolgere la loro fondamentale funzione di supporto agli iscritti, attuando il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile.

 

Si reitera la raccomandazione di assumere i protocolli di sicurezza anticontagio con il rispetto della distanza di un metro come principale misura di contenimento e, in alternativa, l’adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine).

All’art 1 comma 3 “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali” Pertanto si invita a fare riferimento al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, consultabile al link:

 

http://www.conaf.it/sites/default/files/protocollo_condiviso.pdf

 

Come già evidenziato con circolare CONAF n° 11, in funzione dell’art 1 del DPCM 11 marzo 2020 comma 7), in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le disposizioni attuative si rimanda al DPCM 22 marzo 2020 in allegato; invitiamo comunque i colleghi a verificare eventuali ulteriori disposizioni emanate a livello regionale/locale.

Per i colleghi che, in aggiunta all’attività professionale identificata con il codice ATECO 74.90.11, svolgono anche altre attività identificate con Codici ATECO non contenute nell’Allegato 1, ma ricomprese in una delle fattispecie dei commi d) e) g) del medesimo DPCM, essi devono procedere alla comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva. Infine, facciamo appello al grande senso di responsabilità della categoria perché vengano portate avanti le attività professionali prioritarie, indifferibili e che comportano il minor rischio possibile di contagio per sé e per gli altri.

Con la speranza che questo momento di crisi possa essere di stimolo per tutti noi ad una riorganizzazione digitale della nostra professione, auspicando nell’ausilio di strumenti che permettano un controllo da remoto per ottimizzare i processi produttivi, ci faremo promotori presso il governo di fondo per lo sviluppo professionale sostenibile che consenta di ottenere incentivi in tal senso non solo come crediti di imposta.

In relazione alla evoluzione della epidemiologia ed in funzione delle direttive del Ministero della Salute e del Governo, seguiranno gli opportuni aggiornamenti.

 

Nella certezza che andrà tutto bene, Vi porgiamo i nostri più cari saluti

 

#agronomo_indispensabile_responsabile