Comunicazione deroghe formazione
Si comunicano le nuove deroghe deliberate dal Conaf in merito all’obbligo formativo:
- In relazione all’obbligo di accreditamento di minimo n. 2 CFP annui per triennio, le nuove disposizioni indicano un criterio di discontinuità e quindi rendono possibile il recupero di CFP (nel tirennio stesso), nel caso in cui non fosse stato possibile maturare i crediti precedentemente indicati all’art. 5, comma 5 del Regolamento n. 3/2013.
- Riconoscimento fino a 9 CFP nel triennio 2014/32016, per attività formative che esulino da quelle previste dal catalogo degli Ordini. Precedentemente l’art. 13, comma 2 del Regolamento n. 3/2013 recava solo fino a n. 2 CFP
- A seguito di sentenza, il Consiglio di Stato ha acclarato che l’ordito costituzionale ammette la figura delle società partecipate unicamente da iscritti ad albi professionali; le società commerciali anche se si avvalgono di professionisti abilitati non possono esercitare attività riservate di cui all’art. 2 L. 3/1976, né essere iscritte all’albo professionale.
Si allegano le circolari per una più ampia disamina.
Circolare_n_44_2016_deroghe_regolamento
Circolare_n_45_2016_societa
Circolare_n_45_allegato-1-sent-103-2015
Circolare_n_45_allegato-2-parere-legale
Autore: fabia bellofatto