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Regolamento per la Formazione Professionale Continua

Cari colleghi,
 
si ricorda che in data 30.11.2013 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, che è entrato in vigore il 1 gennaio 2014.  Il periodo di riferimento è il triennio 2014-2016, ma in via straordinaria possono essere contabilizzati nel triennio di riferimento anche i crediti formativi (CFP) maturati nell’anno solare 2013.
 
Tra i punti che si sintetizzano vale la pena di osservare i seguenti:
 

  • L’unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP), che equivale a 8 ore di attività;
  • Nel triennio devono essere acquisiti almeno CFP, di cui almeno CFPdevono essere conseguiti ogni anno;
  • Almeno 1 CFP nel triennio dovrà derivare da attività cosidettemetaprofessionali (art. 3, comma 2 del Regolamento) ovvero attività riguardanti la deontologia, la previdenza, l’ordinamento, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e sicurezza negli studi professionali, ma anche la comunicazione, l’informatica, le lingue, l’organizzazione dello studio professionale;
  • Sono considerate attività formative (art. 3 comma 3 del Regolamento) i corsi di formazione e aggiornamento; i dottorati di ricerca; i corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari; congressi, seminari, convegni, laboratori, giornate studio; visite tecniche e viaggi di studio; commissioni di studio e gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale; partecipazione a commissioni per gli Esami di Stato per l’esercizio della professione; partecipazione a commissioni presso enti territoriali aventi fine di valutazione progettualità e pianificazioni; lezioni, relazioni e docenze; articoli scientifici;
  • I crediti per l’attribuzione di CFP alle attività formative è stabilito all’Art. 13;
  • Sono esonerati (Art. 15 del Regolamento) i casi di: maternità, per un anno;grave infortunio o malattia, servizio militare volontario e civile; assenza dall’Italia, che comportino interruzione di attività per almeno 6 mesi;
  • Cause di forza maggiore;
  • Gli iscritti in regola con gli obblighi di frequenza ai corsi di laurea e ai dottorati M;
  • Gli iscritti che non esercitano professione.

 
Per scaricare il regolamento clicca qui